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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 926

Recante disposizioni per le requisizioni di cereali. (017U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1921)
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Testo in vigore dal: 12-6-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei  ministri  dell'interno,  dell'agricoltura,  dei
trasporti  marittimi  e  ferroviari,  della  guerra  e  del  ministro
segretario di Stato Comandini,  secondo  le  facolta'  attribuite  al
Comitato dei ministri di cui all'art. 1 del Nostro decreto 16 gennaio
1917, n. 76, di concerto col ministro di grazia  e  giustizia  e  dei
culti e col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono eccettuate dalla requisizione le quantita' di frumento, segale
e orzo: 
 
      a) che sono necessarie per l'alimentazione del detentore, della
sua famiglia e dei suoi dipendenti, coloni  e  salariati,  cui  debba
somministrazione di vitto e compensi in natura; 
 
      b) che sono destinate alla semina dei fondi del detentore. 
 
  Il quantitativo necessario per l'alimentazione e' determinato,  per
ciascuna  Provincia,  dal  Commissariato  generale  per   i   consumi
alimentari, sulla proposta del  prefetto,  sentito  il  parere  della
Commissione  provinciale   consultiva   per   i   consumi   e   della
Sottocommissione esecutiva del Consorzio granario provinciale.