stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1917, n. 896

Concernente provvedimenti a favore dell'istruzione professionale. (017U0896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-6-1917 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO Dl SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità e Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per l'istruzione pubblica e per il tesoro: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ha obbligo di contribuire alla istituzione e al mantenimento di Regie scuole industriali di primo e di secondo grado o di Regie scuole ad orario ridotto nei Comuni di oltre 10000 abitanti e nei capoluoghi di circondario o di distretto quando i Comuni stessi o altro ente locale, ad esclusivo loro carico od in concorso con altri enti o con privati, abbiano assunto gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in vigore per la istruzione industriale.

In tal caso il contributo del Ministero è dato nella misura di due terzi per i Comuni da 10.001 a 25.000 abitanti; di una metà per i Comuni da 25.001 a 50.000 abitanti, e di due quinti per i Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Le Regie scuole industriali saranno coordinate alle condizioni delle industrie e delle maestranze locali ed alle istituzioni scolastiche esistenti nel Comune, avuto riguardo anche alla esistenza di scuole consimili nei Comuni vicini.

Il Ministero e gli enti locali contribuiscono nella stessa misura stabilita nel comma secondo alle spese di arredamento e di completamento delle scuole, delle officine e dei laboratori, qualora non vi si provveda a mente dell'art. 12 del presente decreto.

Per la istituzione di Regie scuole industriali nei Comuni, non contemplate nei precedenti capoversi, valgono le norme stabilite dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.