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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 20 maggio 1917, n. 865

Concernente il collocamento fuori ruolo del personale delle Amministrazioni dello Stato, posto a disposizione del Ministero delle colonie. (017U0865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-6-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduti i seguenti  decreti  Reali,  coi  quali  fu  autorizzato  il
collocamento fuori ruolo di personali delle  diverse  Amministrazioni
dello Stato inviati nelle Colonie: 
 
  R. decreti 25 luglio 1912, n. 873;  2  agosto  1912,  n.  1133;  26
settembre 1912, n. 1222; 26 gennaio 1913; n. 84; 20 aprile  1913,  n.
511; 4 agosto 1913, n. 1135; 4 agosto 1913, n. 1100; 21 ottobre 1913,
n. 1316; 4 gennaio 1914, n. 133; 11 gennaio 1914, n. 134; 15  gennaio
1914, n. 56; 5 marzo 1914,  n.  361;  23  aprile  1914,  n.  693;  27
settembre 1914, n. 1090; 15 ottobre 1914, n. 1500; 
 
  Considerata l'opportunita' di stabilire con  criteri  uniformi  per
tutte  le  Amministrazioni  dello  Stato   le   norme   relative   al
collocamento  fuori  ruolo  del  personale  delle  medesime  posto  a
disposizione delle colonie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con gli altri ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli impiegati civili di ogni grado delle Amministrazioni centrali e
provinciali dello Stato  che  sono  inviati  nelle  colonie,  possono
essere  temporaneamente  collocati  fuori  del  corrispondente  ruolo
organico. 
 
  I loro posti in tal caso sono dichiarati vacanti e lo  stipendio  e
le competenze ad essi spettanti vanno a  carico  dei  fondi  messi  a
disposizione del Ministero delle colonie. 
 
  I detti impiegati e agenti mantengono, in ogni caso, il  grado  che
avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera. 
 
  Riprendendo servizio nell'Amministrazione cui appartengono vanno ad
occupare nel ruolo di questa il posto loro spettante. 
 
  Gli ultimi nominati nel ruolo medesimo rimangono, ove  occorra,  in
soprannumero e gli stipendi di questi saranno corrisposti nella parte
straordinaria dei  bilanci  dei  rispettivi  Ministeri,  fino  a  che
troveranno posto nel ruolo.