stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1917, n. 826

Col quale la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere una proroga alla Camera di commercio di Napoli per il pagamento di un suo debito. (017U0826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-6-1917 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

preposta del ministro del tesoro, di concetto col ministro dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318, per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895.