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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1917, n. 698

Recante provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura. (017U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-5-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto con quelli per i trasporti, per  i
lavori pubblici, per le finanze, per la marina e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' data facolta' al Ministero dell'industria, del commercio  e  del
lavoro di concedere sussidi o premi a titolo di concorso nelle  spese
d'impianto e di esercizio delle imprese che provvedano  un'abbondante
raccolta di prodotti della  pesca,  o  ne  facilitino  l'accesso,  lo
smercio e il mite prezzo nei mercati di consumo. 
 
  Il concorso dello Stato sara' specialmente dato per favorire; 
 
    a) l'adattamento o trasformazione, con sistemi  perfezionati,  di
navi o barche per l'esercizio della pesca, o  per  il  trasporto  dei
prodotti di essa alla costa, nonche' per l'uso di mezzi meccanici nel
salpamento degli strumenti  pescherecci  e  di  utili  mezzi  per  la
conservazione del pesce; 
 
    b) l'esercizio della pesca in zone di  acque  di  piu'  difficile
utilizzazione, o piu' lontane dalla costa o  di  disagevole  accesso,
con sistemi razionali; 
 
    c) il trasporto, dai luoghi della pesca, del prodotto di essa,  e
la migliore distribuzione nei mercati di consumo.