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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1917, n. 474

Concernente la condizione giuridica degli equipaggi dei piroscafi mercantili durante la guerra. (017U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/12/1919)
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Testo in vigore dal:  29-3-1917 al: 7-12-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204, e 6 agosto 1916, n. 1043, concernenti la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite;
Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1916, n. 1866, che estende durante la guerra ai componenti lo stato maggiore e agli equipaggi dei piroscafi noleggiati per servizi di Stato le disposizioni sancite dai predetti decreti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli individui componenti lo stato maggiore e l'equipaggio di qualsiasi piroscafo mercantile di nazionalità italiana, qualunque sia il servizio che il piroscafo presta e qualunque sia la posizione rispetto agli obblighi di leva dei predetti individui, sarà, durante la guerra, sempre applicabile il disposto dall'art. 598 del Codice penale militare marittimo.