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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 11 febbraio 1917, n. 189

Concernente proroga consolidamento delle spese dei Ministeri della guerra e della marina. (017U0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui avrà termine la guerra, i pagamenti a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano, a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti, sia che riguardino spose riferentisi agli esercizi precedenti.

La stessa disposizione è applicata, durante il detto periodo, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina indicati nell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 346, e nell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, da convertirsi in legge.