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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1917, n. 154

Concernente provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 13 gennaio 1915, 7 maggio e 16 agosto 1916. (017U0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-2-1917 al: 9-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per il tesoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le occupazioni temporanee di beni immobili, occorse per la esecuzione delle opere dipendenti del terremoto del 13 gennaio 1915, possono essere prorogate con decreto del prefetto.

La proroga può essere ordinata anche su richiesta dei Comuni cessionari dei ricoveri e delle aree a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, per un periodo di anni due e si intende poi protratta di anno in anno fino al termine di anni dieci, decorrente dal giorno in cui ebbero luogo le occupazioni, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.