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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 gennaio 1917, n. 76

Che istituisce un Commissariato generale per i consumi alimentari. (017U0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1918)
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Testo in vigore dal:  10-2-1917 al: 26-4-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle colonie, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata della guerra, le attribuzioni del Governo, per quanto ha rapporto all'esecuzione di provvedimenti sulla disciplina dei consumi alimentari, sono esercitate da un Comitato composto dai ministri dell'agricoltura, dell'interno e dei trasporti marittimi e ferroviari e di altro ministro da nominare dal Consiglio dei ministri.

È istituito, alla dipendenza del Comitato predetto, un Commissariato generale per i consumi alimentari.

Il Commissario generale per i consumi alimentari esercita le seguenti attribuzioni, previste dall'art. 1° del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926:

di requisire, per i bisogni delle pubbliche Amministrazioni e della popolazione civile, merci ed occorrendo stabilimenti di produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione;

di curare la determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e di vigilare sulla loro applicazione;

di fornire, per la vendita al pubblico, mediante le Amministrazioni pubbliche locali, le merci importate e requisite;

di autorizzare la eventuale costituzione di enti autonomi per i consumi;

di regolare la vendita ed il consumo di merci di cui si manifesti difetto.

Il Commissario generale compie in genere le operazioni necessarie per il raggiungimento dei fini indicati e cura la esecuzione di ogni provvedimento inteso a disciplinare i consumi alimentari.