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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1917, n. 59

Che proroga fino al 31 dicembre 1917 il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, è data facoltà al Governo del Re di provvedere all'iscrizione, nelle rispettive classi, delle vie navigabili. (017U0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 895 (in G.U. 11/07/1922, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;
Vista la legge 8 aprile 1915, n. 508, che proroga il termine stabilito dall'art. 3 del precitato testo unico per la classificazione delle vie navigabili esistenti o da costruire;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, è data facoltà al Governo del Re di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire, già prorogato di due anni con l'art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 508, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1917.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli- Bonomi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.