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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1862

Relativo ai limiti della giurisdizione dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, dei Comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina. (016U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1918)
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Testo in vigore dal:  8-2-1917 al: 21-4-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174, che approva l'ordinamento del servizio della marina militare dello Stato;
Visto il R. decreto 17 marzo 1867, n. 3626, che trasporta a Venezia la sede del III dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1870, n. 5477, che fissa alla Spezia la sede del I dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 5990, che include nella giurisdizione del I dipartimento militare marittimo il littorale dell'ex-Stato pontificio;
Visto il R. decreto 16 aprile 1893, che eleva il « Comando locale » di Taranto a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 6 agosto 1893, che eleva il « Comando locale » della Maddalena a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, n. 124, che eleva il « Comando militare marittimo di Taranto » a « Dipartimento militare marittimo »;
Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 373, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Messina e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1407, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Gaeta e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 907, che istituisce a Brindisi un « Comando militare marittimo » e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 982, col quale viene stabilito che i dipartimenti marittimi saranno designati coi nomi delle città ove hanno sede;
Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente l'articolo 376;
Ritenuta l'opportunità di riassumere in un unico atto i limiti giurisdizionali dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina sono stabiliti come segue:

I. Dipartimento marittimo della Spezia: Dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'arcipelago Toscano;

II. Difesa marittima di Gaeta: Da Torre Canneto alla Foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;

III. Dipartimento marittimo di Napoli: Dalla foce del Volturno alla Fiumara Assi, comprese le isole di Ventotene, di San Stefano e quelle del Golfo di Napoli.

Dalla giurisdizione di questo Dipartimento è escluso quel tratto di costa calabra che rientra nella giurisdizione della difesa marittima di Messina;

IV. Difesa marittima di Messina: Tutto il littorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del vallone della Covala alla foce della Fiumara di Vallanidi;

V. Dipartimento marittimo di Taranto: Dalla Fiumara Assi fino alla foce del Trigno, comprese le isole Tremiti ed escluso il tratto che va da Torre Guaceto a Casa l'Abate;

VI. Comando militare marittimo di Brindisi: Da Torre Guaceto a Casa l'Abate;

VII. Dipartimento marittimo di Venezia: Dalla foce del Trigno al confine austriaco;

VIII. Comando militare marittimo della Maddalena: Tutto il littorale della Sardegna e le isole adiacenti.