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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1862

Relativo ai limiti della giurisdizione dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, dei Comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina. (016U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1918)
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vigente al 06/06/2024
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Testo in vigore dal: 28-4-1918
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il  R.  decreto  22  febbraio  1863,  n.  1174,  che  approva
l'ordinamento del servizio della marina militare dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto 17 marzo 1867, n. 3626, che trasporta a Venezia
la sede del III dipartimento militare marittimo; 
 
  Visto il R. decreto 31 gennaio 1870, n. 5477, che fissa alla Spezia
la sede del I dipartimento militare marittimo; 
 
  Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 5990,  che  include  nella
giurisdizione del I  dipartimento  militare  marittimo  il  littorale
dell'ex-Stato pontificio; 
 
  Visto il R. decreto 16 aprile 1893, che eleva il « Comando locale »
di  Taranto  a  «  Comando  militare  marittimo  »,  stabilendone  la
giurisdizione; 
 
  Visto il R. decreto 6 agosto 1893, che eleva il « Comando locale  »
della Maddalena a « Comando militare  marittimo  »,  stabilendone  la
giurisdizione; 
 
  Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, n. 124, che eleva il « Comando
militare marittimo di Taranto » a « Dipartimento  militare  marittimo
»; 
 
  Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 373, che  fissa  l'autonomia
della Difesa marittima di Messina e ne stabilisce la giurisdizione; 
 
  Visto  il  R.  decreto  10  dicembre  1914,  n.  1407,  che   fissa
l'autonomia della Difesa  marittima  di  Gaeta  e  ne  stabilisce  la
giurisdizione; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  10  giugno  1915,  n.  907,  che
istituisce a  Brindisi  un  «  Comando  militare  marittimo  »  e  ne
stabilisce la giurisdizione; 
 
  Visto il R.  decreto  4  agosto  1913,  n.  982,  col  quale  viene
stabilito che i dipartimenti marittimi  saranno  designati  coi  nomi
delle citta' ove hanno sede; 
 
  Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente l'articolo
376; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di riassumere in un  unico  atto  i  limiti
giurisdizionali dei  dipartimenti  militari  marittimi,  dei  comandi
militari marittimi e delle difese marittime; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore di marina; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I limiti della giurisdizione dei comandi in  capo  di  dipartimento
marittimo, dei comandi militari marittimi, del  comando  dei  servizi
della Regia marina nella Sicilia e della difesa marittima  di  Gaeta,
sono stabiliti nel modo seguente: 
 
    1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino  a
Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago Toscano; 
 
    2° difesa marittima di Gaeta: da  Torre  Canneto  alla  foce  del
Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola; 
 
    3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce  del  Volturno  a
quella del Mesima, comprese le isole di Ventotene,  Santo  Stefano  e
quelle del golfo di Napoli; 
 
    4° comando dei servizi della R. marina nella  Sicilia:  tutto  il
litorale della Sicilia, le isole adiacenti e  quel  tratto  di  costa
calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi; 
 
    5° dipartimento marittimo di Taranto: dalla  foce  della  fiumara
Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa; 
 
    ((6. Comando militare marittimo di Brindisi:  da  Torre  Specchia
Grande, esclusa, a Punta  Pietre  Nere  esclusa,  comprese  le  isole
Tremiti)); ((2)) 
 
    ((7. Dipartimento marittimo di Venezia:  da  Punta  Pietre  Nere,
inclusa, sino al confine austriaco)); ((2)) 
 
    8° comando militare marittimo di  Maddalena:  tutto  il  litorale
della Sardegna e le isole adiacenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 426 ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che la presente  modifica  ha  decorrenza  dal  16
marzo 1918.