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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1916, n. 1664

Concernente le derivazioni delle acque pubbliche (016U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-1917
al: 28-11-1917
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Su proposta del ministro segretario di Stato pei  lavori  pubblici,
di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  con  i
ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e  giustizia
e per i culti, per le finanze, per  l'agricoltura,  per  l'industria,
commercio e lavoro e pei trasporti marittimi e ferroviari; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Possono derivare e utilizzare acqua pubblica; 
 
      a) coloro che posseggono un titolo legittimo; 
 
      b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore  alla
promulgazione della  legge  10  agosto  1884,  n.  2644,  derivata  e
utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di  acqua  o
di  forza  motrice  effettivamente  utilizzata   durante   tutto   il
trentennio; 
 
      c) coloro che ne ottengono regolare concessione,  a  norma  del
presente decreto. 
 
  Gli utenti di acqua pubblica  di  cui  al  comma  b)  del  presente
articolo, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento del diritto
all'uso dell'acqua, dovranno  chiederlo,  sotto  pena  di  decadenza,
entro un  anno  decorrente  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
  Sulla  domanda  di  riconoscimento  sara'   provveduto,   a   spese
dell'interessato, con  decreto  del  ministro  dei  lavori  pubblici,
previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque. 
 
  Entro   sessanta   giorni   dalla   notifica   del    provvedimento
l'interessato potra' ricorrere al tribunale delle acque pubbliche  di
cui all'art. 34.