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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1916, n. 1663

Concernente l'applicazione di norme tecniche alle ricostruzioni di edifici nei paesi danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916. (016U1663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1916 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per la grazia e giustizia e per i culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per le ricostruzioni e nuove costruzioni di edifici nei centri abitati colpiti dai terremoti del 13 gennaio 1915 e del 17 maggio e 16 agosto 1916, e non spostati, il ministro dei lavori pubblici, in casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico interesse, può consentire che si sostituiscano alle norme tecniche vigenti per quanto concerne le larghezze stradali e gli spazi di isolamento altre norme che permettano l'adattamento dei nuovi edifici agli edifici circostanti.