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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1916, n. 1596

Col quale vengono apportate modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicultura. (016U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-12-1916
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto con quelli del tesoro e delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1917 gli articoli 15 e 16 della legge  2
giugno 1910, n. 277 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 15. - Presso la Cassa dei depositi e prestiti sara' aperto  un
conto corrente  fruttifero  al  quale  il  Ministero  di  agricoltura
versera' ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio,  tutti
i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale,  tranne
quelli relativi alle spese di personale. 
 
  Allo stesso conto corrente affluiranno: 
 
      a)  il  reddito  delle  foreste   demaniali   gia'   dichiarate
inalienabili con le leggi 20 giugno 1871, n. 283, 4  marzo  1886,  n.
3713, e 28 giugno 1908, n. 376; 
 
      b) il reddito delle foreste di cui alla  lettera  b)  dell'art.
10; 
 
      c) il reddito di tutte le  altre  foreste  e  terreni  comunque
pervenuti all'Azienda; 
 
      d) il provento delle oblazioni e pene  pecuniarie  pagate  allo
Stato per le contravvenzioni forestali, dedotto il  quarto  spettante
agli agenti scopritori; 
 
      e) tutte le altre somme che per qualsiasi titolo  siano  dovute
all'Azienda del Demanio forestale di Stato. 
 
  Art. 16. - A costituire le entrate del  bilancio  dell'Azienda  del
Demanio forestale concorrono: 
 
      a) le dotazioni all'uopo iscritte  negli  stati  di  previsione
della spesa del Ministero di agricoltura; 
 
      b) i redditi e i proventi indicati nell'art. 15; 
 
      c) le indennita' annue che il  Ministero  dei  lavori  pubblici
dovra'  pagare  a  norma  delle  leggi  generali  e  speciali   sulle
sistemazioni idrauliche-forestali, ai proprietari,  nel  caso  che  i
relativi terreni vengano acquistati o espropriati dalla azienda; 
 
      d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti; 
 
      e) qualunque  altro  introito  riguardante  la  gestione  e  le
finalita' dell'azienda, comprese le somme derivanti dalla  differenza
fra le spese inscritte nel bilancio del Ministero di  agricoltura  ai
due capitoli  riguardanti  gli  stipendi  ed  assegni  del  personale
forestale e del personale addetto all'istruzione forestale e le spese
effettivamente accertate per tali stipendi ed assegni.