stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1916, n. 1518

Concernente la concessione di mutui e di contributi diretti ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì. (016U1518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-11-1916 al: 15-2-1917
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, pei lavori pubblici, per l'industria, commercio e lavoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni dei fabbricati urbani, rustici ed industriali danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di Candelara, Cartoceto, Cinestreto, Colbordolo, Saltara, Fano, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo, Montelabate, Novilara, Pesaro, Petriano, Pozzoalto, Sant'Angelo in Lizzola, Serrungarina e Tomba di Pesaro nella provincia di Pesaro, e in quelli di Borghi, Cattolica, Coriano, Gatteo, Germano, Misano, Misura, Mondaino, Montecolombo, Montefiorito, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Rimini, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro di Romagna, Poggio Berni nella provincia di Forlì, sono concessi i seguenti benefici:

1° ai privati e alle Società industriali e commerciali che abbiano reddito imponibile complessivo non superiore alle L. 5000, ai Comuni, agli Istituti di beneficenza ed agli enti morali, in quanto siano stati anch'essi danneggiati nelle loro proprietà patrimoniali:

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento in quote costanti del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento per lavori eseguiti o da eseguire dal danneggiato;

b) contributo diretto rateale in luogo del mutuo di favore e nella misura del 52% delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in venti anni al 4,50% di un mutuo corrispondente alla spesa per la esecuzione dei lavori, nel caso che i lavori stessi siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori;

c) contributo diretto in unica soluzione in luogo del mutuo di favore, nella misura del 50% del capitale e sino all'importo massimo di L. 5000, anche se l'ammontare dei lavori ecceda le lire 10.000, nel caso che i lavori siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori;

d) contributo diretto in luogo del mutuo di favore nella misura del 50% del capitale e sino all'importo massimo di L. 5000, anche se l'ammontare dei lavori ecceda le L. 10.000, nel caso che i lavori siano da eseguire a cura e spese del danneggiato.

2. Ai privati e alle Società industriali o commerciali che abbiano reddito imponibile complessivo superiore alle L. 5000:

a) mutuo di favore col contributo dello Stato nel pagamento in quote costanti della metà dell'ammontare complessivo degli interessi compresi nel piano di ammortamento ragguagliato ad un mutuo al 4,50% per lavori eseguiti o da eseguire dal danneggiato;

b) contributo diretto rateale, in luogo del mutuo di favore, nella misura del 52 010 dell'ammontare complessivo degli interessi che sarebbero dovuti per l'ammortamento in venti anni al 4,50% di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori, nel caso che i lavori stessi siano stati eseguiti a cura e spese del danneggiato, o, per suo conto, da Società anonime o cooperative di lavori.

Oltre ai suddetti benefici sono concessi anche i seguenti:

1. Attribuzione di un decimo sul contributo dello Stato a favore delle Società anonime o cooperative che assumano i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione per conto del danneggiato.

2. Esenzioni e riduzioni fiscali a favore degli Istituti autorizzati a compiere le operazioni di mutuo ed a favore dei danneggiati per gli atti e le formalità occorrenti per la concessione dei mutui o di contributi diretti.

3. Esenzione dei fabbricati ricostruiti o riparati dalla imposta per 15 anni dal giorno in cui sono divenuti atti all'uso ed alla abitazione.

Tali disposizioni non sono applicabili a coloro che hanno titolo alla riparazione gratuita o a cui sia ceduto in proprietà un ricovero definitivo di cui all'art. 1 del Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1056.