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DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1916, n. 1460

Col quale è concesso un abbuono di diritti di confine alle carni congelate depositate in magazzini frigoriferi. (016U1460)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1916
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Testo in vigore dal: 25-11-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 51 della legge doganale (testo unico approvato col  R.
decreto 26 gennaio 1896, n. 20); 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 239 del regolamento doganale approvato col R.  decreto  13
febbraio 1896, n. 65, e' aggiunto, dopo  il  numero  V,  il  seguente
capoverso: 
 
  VI. Carni congelate depositate  in  magazzini  frigoriferi,  3  per
cento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                      BOSELLI - MEDA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.