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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1916, n. 1423

Concernente la sospensione delle esecuzioni riguardanti beni immobili nel comune di Venezia. (016U1423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1916
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Testo in vigore dal: 2-11-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei  poteri  straordinari
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
gli affari di grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  di  concerto  col
ministro delle finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei giudizi esecutivi  sopra  beni  immobili  siti  nel  comune  di
Venezia, il presidente  del  tribunale,  sull'istanza  del  debitore,
sentito  il  creditore  ed  assunte   sommarie   informazioni   sulle
condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore,  e  sul
deprezzamento subito dagli immobili  per  effetto  della  guerra,  ha
facolta' di disporre che il procedimento per  l'incanto  disciplinato
dagli articoli 662 e seguenti del  Codice  di  procedura  civile  sia
sospeso fino a tre mesi dopo la conclusione della pace. 
 
  Durante la sospensione del  procedimento  e'  sospesa  altresi'  la
decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione  stabiliti  dalla
legge. 
 
  Il presidente del tribunale, secondo le  circostanze,  e  salvo  le
disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 2085 del  Codice
civile, puo' imporre al debitore speciali modalita'  e  garanzie  per
l'amministrazione dell'immobile e pei frutti di esso;  e  puo'  anche
subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota
parte del debito.