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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 1 ottobre 1916, n. 1337

Che autorizza gli ingegneri capi del genio civile nei paesi colpiti dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 a fornire ai privati i materiali occorrenti alle riparazioni dei loro edifizi. (016U1337)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-11-1916 al: 17-9-1917
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri capi del genio civile nei paesi colpiti dal terremoto del 17 maggio e 16 agosto 1916 sono autorizzati sino al 30 giugno 1917 a somministrare ad enti ed a privati, non aventi diritto a riparazioni gratuite secondo il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, i materiali occorrenti per le riparazioni dei loro edifici, previo pagamento dei prezzi di acquisto, di trasporto e di custodia.

Tali somministrazioni saranno fatte nei limiti dei materiali disponibili presso gli uffici del genio civile ed in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sotto la personale responsabilità degli ingegneri capi.

Le somme riscosse dagli enti e dai privati debbono essere versate in tesoreria a reintegro degli stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Bonomi - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.