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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 settembre 1916, n. 1191

Col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria del sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia » (016U1191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-10-1916 al: 8-10-2010
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1389, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti della guerra d'Africa;
Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1103 del 27 giugno 1915, col quale le disposizioni della legge 2 luglio 1896, n. 256, predetta, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n. 690, col quale viene indetta la mobilitazione generale del Regio esercito;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra è istituito, nella categoria dei sottufficiali, il nuovo grado di « aiutante di battaglia », cui corrisponde il comando organico di plotone o di riparto equivalente, e che, nella progressione dei gradi della gerarchia militare, sarà intermedio tra il maresciallo maggiore e l'aspirante ufficiale di complemento.