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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1916, n. 1124

Col quale viene aumentata la dotazione del fondo speciale per gli approvvigionamenti militari e civili. (016U1124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/1921)
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Testo in vigore dal: 12-10-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti i RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827; 23 novembre  1914,  n.
1287; 23 maggio 1915, n. 711, e i decreti Luogotenenziale  13  giugno
1915,  n.  845,  e  6  ottobre   1915,   n.   1495,   relativi   alla
somministrazione di somma non superiore a seicento milioni di lire da
parte degli Istituti di emissione, per anticipazioni  alle  Casse  di
risparmio ed ai Monti di pieta' e per altri fini diversi; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, e 2 agosto
1916, n. 926, coi quali, per agevolare in alcune regioni  il  credito
agrario e per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari
e di merci di  comune  e  largo  consumo,  si  dispone  che  i  mezzi
finanziari allo scopo siano attinti al fondo, di cui  ai  citati  RR.
decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di  aumentare  le  disponibilita'  di  tale
fondo in relazione ai molteplici bisogni a cui deve servire; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  tesoro,  di
concerto coi ministri di  agricoltura,  dell'industria,  commercio  e
lavoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il fondo di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, numero  827,  e  23
maggio 1915, n. 711, viene accresciuto di altra somma non superiore a
quattrocentomilioni di lire. 
 
  Anche al fondo cosi' accresciuto sono applicabili le  condizioni  e
le norme vigenti in forza dei Regi decreti 18 agosto, 23  novembre  e
20 dicembre 1914, numero 827, n. 1287 e n. 1374, del  R.  decreto  23
maggio 1915, n. 711, e dei decreti Luogotenenziali 3, 13 giugno  e  6
ottobre 1915,  n.  800,  n.  845  e  n.  1495,  nonche'  dei  decreti
Luogotenenziali 27 luglio e 2 agosto 1916, n. 913 e n. 926. 
 
  Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 agosto 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                        Boselli - Carcano - Raineri - De Nava - Meda. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.