stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1916, n. 926

recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo (016U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1921)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-8-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e delle colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra, il Ministero dell'agricoltura provvede a facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune o largo consumo.

A tale effetto il Ministero di agricoltura ha facoltà:

a) di acquistare merci di cui sia difetto nel paese;

b) di requisire, per i bisogni delle pubbliche Amministrazioni e della popolazione civile, merci ed occorrendo stabilimenti di produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione;

c) di curare la determinazione di prezzi massimi di vendita al pubblico, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472, e di vigilare sulla loro applicazione;

d) di fornire per la vendita al pubblico, mediante le Amministrazioni pubbliche locali, le merci importate e requisite a norma delle lettere a) e b);

e) di autorizzare la eventuale costituzione di enti autonomi per i consumi;

f) di regolare la vendita ed il consumo di merci di cui si manifesti difetto;

g) di compiere, in generale, le operazioni necessarie per il raggiungimento dei fini su indicati.