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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1916, n. 926

recante provvedimenti per facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di merci di comune e largo consumo (016U0926)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1921)
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Testo in vigore dal: 5-8-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze,  della
guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria,  commercio  e
lavoro e delle colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per la durata della guerra, il Ministero dell'agricoltura  provvede
a facilitare gli approvvigionamenti dei generi alimentari e di  merci
di comune o largo consumo. 
 
  A tale effetto il Ministero di agricoltura ha facolta': 
 
      a) di acquistare merci di cui sia difetto nel paese; 
 
      b) di requisire, per i bisogni delle pubbliche  Amministrazioni
e della popolazione  civile,  merci  ed  occorrendo  stabilimenti  di
produzione, determinando prezzi e compensi di requisizione; 
 
      c) di curare la determinazione di prezzi massimi di vendita  al
pubblico, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472,
e di vigilare sulla loro applicazione; 
 
      d)  di  fornire  per  la  vendita  al  pubblico,  mediante   le
Amministrazioni pubbliche locali, le merci importate  e  requisite  a
norma delle lettere a) e b); 
 
      e) di autorizzare la eventuale costituzione  di  enti  autonomi
per i consumi; 
 
      f) di regolare la vendita ed il consumo  di  merci  di  cui  si
manifesti difetto; 
 
      g) di compiere, in generale, le operazioni  necessarie  per  il
raggiungimento dei fini su indicati.