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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1915, n. 1635

Col quale è autorizzata la spesa di L. 23.530.000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per concessioni di opere idrauliche. (015U1635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1915
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-12-1915 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di autorizzare nuovo spese per l'esecuzione di opere di ristabilimento della navigazione nei fiumi e canali navigabili, nonché di opere idrauliche delle varie categorie ed altre inerenti alla costruzione dell'Acquedotto pugliese ed alla somministrazione d'acqua nei comuni delle Puglie;
Sulle proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 23.530.000 (Lire ventitremilioni cinquecento trentamila) da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, tenuto conto delle successive modificazioni, ripartite come appresso:

a) lire 1.000.000 per opere di ristabilimento della navigazione nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova;

b) lire 10.310.000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di seconda categoria nelle varie provincie del Regno (escluso il compartimento del Magistrato alle acque);

c) lire 8.400.000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di seconda categoria ricadenti nelle provincie del Magistrato allo acque;

d) lire 2.500.000 per opere di terza, quarta e quinta categoria, concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9, 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche, in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), nelle varie provincie del Regno, escluso il compartimento del Magistrato alle acque;

e) L. 1.220.000 per opere di terza, quarta e quinta categoria, ecc. come alla lettera d), nelle provincie del Magistrato alle acque;

f) L. 100.000 per completare il canale deviatore delle acque del Picone, allo scopo di evitare l'interrimento del porto di Bari ed il ripetersi di inondazioni a danno di quella città e della circostante campagna (spesa in aggiunta a quella autorizzata con la legge 13 luglio 1905, n. 400, art. 1, lettera c).