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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 settembre 1915, n. 1438

Circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina. (015U1438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1927)
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Testo in vigore dal:  14-10-1915 al: 14-10-1915
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari in caso di guerra e durante la guerra medesima;
Visti i Regi decreti 23 maggio 1915, n. 677, ed i Nostri decreti 22 agosto 1915, n. 1274, e 24 giugno stesso anno, n. 999, concernenti indennità speciali per le truppe in campagna ed indennità e soprassoldi di guerra al personale della R. marina, nonché tutti gli altri atti portanti disposizioni in materia di dette indennità e soprassoldi;
Ritenuta la convenienza di disciplinare le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina, in relazione alle indennità determinate con altro Nostro decreta per il personale militare;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale civile di ruolo ed agli operai pure di ruolo, a qualunque Amministrazione appartengano, comprese le ferrovie di Stato, assegnati a servizi presso le forze operanti del R. esercito, spetta una indennità solamente quando prestano servizio fuori della loro ordinaria residenza.

Per la misura della indennità stessa sono applicabili le disposizioni del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, eccettuata quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5.

Eguale trattamento è fatto al personale predetto dipendente dall'Amministrazione della R. marina che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b, c, d, dell'art. 1° del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999.

Restano, peraltro, ferme le disposizioni in vigore concernenti speciali personali, qualora importino la corresponsione di una indennità non maggiore di quella di cui al R. decreto n. 840 del 1862 succitato.

Al personale di cui al presente articolo spettano altresì la indennità di entrata in campagna, quella di perdita bagaglio e la razione viveri, secondo le norme vigenti.

Le indennità suddette faranno carico ai fondi per le spese di guerra inscritti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.