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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 giugno 1915, n. 900

Col quale il ministro della marina è autorizzato a nominare, temporaneamente, ufficiali di complemento del corpo sanitario militare marittimo laureati in medicina e chirurgia. (015U0900)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1916)
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Testo in vigore dal:  13-7-1915 al: 17-8-1916
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù dei poteri straordinari concessi al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È fatta facoltà al ministro della marina di nominare, fino al 31 dicembre 1915, ufficiali di complemento del corpo sanitario militare marittimo i laureati in medicina e chirurgia, di età non superiore ai 46 anni e non vincolati a servizio militare nel R. esercito, i quali ne facciano regolare domanda, ferme restando le disposizioni in vigore che regolano il normale reclutamento dei tenenti e sottotenenti medici di complemento.