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REGIO DECRETO 23 maggio 1915, n. 718

Circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare durante la guerra. (015U0718)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-5-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo, in caso di guerra e durante la guerra medesima;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovi per ragione di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale, sono sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

I termini rimasti sospesi ripiglieranno il loro corso contro i militari o le persone anzidette, per i quali sia cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o per altra causa; ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo.