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REGIO DECRETO 23 maggio 1915, n. 711

Che aumenta il fondo di 300 milioni di cui al R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, per anticipazioni da patre degli istituti di emissione e si danno disposizioni per l'erogazione del fondo anzidetto. (015U0711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1915 al: 3-11-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i RR. decreti 18 agosto, 23 novembre e 20 dicembre 1914, n. 827, n. 1287 e n. 1374;
Ritenuta la opportunità di rendere più estese e più efficaci le disposizioni vigenti in ordine alle operazioni di anticipazione a favore di enti che ricevono depositi fruttiferi, come pure di non assottigliare le disponibilità degli Istituti di emissione a favore del commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato del tesoro, di concerto coi ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di trecento milioni di che all'art. 1° del R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, viene accresciuto di altra somma non superiore a trecento milioni di lire, in corrispondenza agli scopi indicati nel citato R. decreto e nell'altro del 23 novembre 1914, n. 1287, nonché a quelli espressi nel presente.

Al fondo così accresciuto si applicano le disposizioni dell'art. 3 del mentovato R. decreto 18 agosto 1914.