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REGIO DECRETO 14 gennaio 1915, n. 618

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 363 comuni della provincia di Torino è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia (015U0618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-6-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93  della  legge  4  giugno
1911, n. 487; 
 
  Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206; 
 
  Visto l'articolo 1 della legge  24  dicembre  1914,  n.  1443,  che
proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno  1911,
n. 487 suddetta; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio provinciale  scolastico  della
provincia di Torino, con la quale, in applicazione degli articoli  43
della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 48 del regolamento approvato con
R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 o  seguenti  del
regolamento approvato con R. decreto 1° agosto  1913,  n.  919,  sono
approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia
stessa; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto  1913,  n.
929,  e  visti  i  prospetti  di  liquidazione  formati  dall'ufficio
scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento ;  le
deliberazioni dei Comuni  contemplati  nel  presente  decreto  e  del
Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma  dell'art.
93 della  citata  legge  del  4  giugno  1911,  con  le  quali  viene
determinato l'ammontare del contributo  da  versarsi  annualmente  da
ciascun comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della
citata legg; 
 
  Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto
1913, n. 930; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'amministrazione delle scuole elementari  e  popolari  dei  comuni
della provincia di Torino indicati nell'elenco  annesso  al  presente
decreto e firmato,  d'ordine  Nostro,  dai  ministri  della  pubblica
istruzione o del tesoro, e' affidata al  Consiglio  scolastico  della
stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4  giugno  1911,  n.
487, e dei regolamenti pubblicati  per  l'applicazione  della  stessa
legge, a cominciare dal 1° luglio 1915.