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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1915, n. 582

Contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  14-5-1915
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato poi lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e pei culti, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I lavori che si eseguono dallo Stato, dalle amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 nei Comuni compresi negli elenchi approvati coi RR. decreti 7 febbraio 1915, n. 72, 7 febbraio 1915, n. 71, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 542, 22 aprile 1915, n. 543, sono dichiarati di pubblica utilità.
((1))


L'approvazione dei progetti di opere che si eseguono a cura dello Stato, il cui importo superi le L. 200.000, esclusi quelli di pertinenza dell'Amministrazione militare, è data dal ministro dei lavori pubblici, udito il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 173 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

L'approvazione dei progetti importanti una spesa sino alle L. 200.000 è data su parere dell'ispettore superiore del genio civile incaricato dei servizi dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915, salvo la facoltà del Ministero di richiedere, sempre che lo creda, il parere del Comitato.

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AGGIORNAMENTO (1)

L'Errata-Corrige in G.U. 14/05/1915, n. 119 ha disposto che "Per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici, nel R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 maggio corr., n. 116, occorsero alcuni errori che vanno così corretti:
All'art. 1°, i RR. decreti 22 aprile 1915 in esso richiamati vanno controdistinti rispettivamente con i nn. 542 e 543".