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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1915, n. 582

Contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/05/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 14-5-1915
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1915,  n.  27,  convertito
nella legge 1° aprile 1915, n. 476; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  poi  lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno e coi ministri segretari di Stato per la grazia
e giustizia e pei culti, per le finanze e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  lavori  che  si  eseguono  dallo  Stato,  dalle  amministrazioni
provinciali e comunali in dipendenza del  terremoto  del  13  gennaio
1915 nei Comuni compresi negli elenchi approvati coi  RR.  decreti  7
febbraio 1915, n. 72, 7 febbraio 1915, n. 71, 14  febbraio  1915,  n.
118, 22 aprile 1915, n. 542, 22 aprile 1915, n. 543, sono  dichiarati
di pubblica utilita'. ((1)) 
 
  L'approvazione dei progetti di opere che si eseguono a  cura  dello
Stato, il cui  importo  superi  le  L.  200.000,  esclusi  quelli  di
pertinenza dell'Amministrazione militare, e' data  dal  ministro  dei
lavori pubblici, udito il parere del Comitato speciale del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 173  del  testo  unico
approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. 
 
  L'approvazione dei progetti  importanti  una  spesa  sino  alle  L.
200.000 e' data su parere dell'ispettore superiore del  genio  civile
incaricato dei servizi dipendenti dal terremoto del 13 gennaio  1915,
salvo la facolta' del Ministero di richiedere, sempre che  lo  creda,
il parere del Comitato. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'Errata-Corrige in G.U. 14/05/1915, n. 119 ha  disposto  che  "Per
inesattezza della copia trasmessa dal Ministero dei lavori  pubblici,
nel R. decreto 29 aprile 1915,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale del 10 maggio corr., n. 116, occorsero  alcuni  errori  che
vanno cosi' corretti: 
  All'art. 1°, i RR. decreti 22 aprile 1915 in esso richiamati  vanno
controdistinti rispettivamente con i nn. 542 e 543".