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LEGGE 8 aprile 1915, n. 508

Concernente l'esecuzione di opere di navigazione interna, e proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. (015U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-5-1915 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 14.800.000 per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere nelle linee navigabili di cui alle tabella annessa alla presente legge.