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REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1915, n. 499

Col quale sono modificate le disposizioni relative all'ordinamento ed alla procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali di terra e di mare mobilitati. (015U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-5-1915
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato  degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  la
guerra e per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 45 della legge 18 luglio 1912, n.  806  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  «L'ordinamento e la procedura del Consiglio  di  disciplina  presso
reparti dell'esercito mobilitato o in servizio fuori del  Regno  sono
stabiliti da regolamenti speciali approvati con decreto Reale. 
 
  Il  Consiglio  di  disciplina  non  sara'  ordinato  che  su   dati
definitivi, gia'  contestati  tutti  all'ufficiale  e  dovra'  essere
formato di  non  meno  di  tre  membri,  i  quali  saranno  designati
dall'autorita' militare gerarchica a cui e' demandata la facolta'  di
ordinarlo. 
 
  Ove per deficienza di ufficiali nei  luoghi  suindicati  non  possa
comporsi il Consiglio di disciplina, questo si adunera' nel Regno».