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REGIO DECRETO 11 febbraio 1915, n. 335

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 11 comuni della provincia di Treviso è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia (015U0335)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-5-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 1911 suddetta;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1915, n. 138, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Treviso è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'accluso elenco;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita à norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;
Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;
Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stata per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Treviso indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° maggio 1915.