stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 gennaio 1915, n. 278

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 11 comuni della provincia di Modena è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia. (015U0278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-4-1915 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, suddetta;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1915, n. 124, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Modena è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'unito elenco;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, n. 487, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;
Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Modena indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati, per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.