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REGIO DECRETO 21 febbraio 1915, n. 250

Col quale vengono apportate alcune modificazioni all'ordinamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato con R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56 (015U0250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e della pubblica istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Agli articoli 1, 23 e 27 dell'ordinamento scolastico della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Nostro decreto 15 gennaio 1914, n. 56, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1



Nella Tripolitania e nella Cirenaica, per l'istruzione dei cittadini e dei sudditi italiani, possono essere:

1° con decreto del ministro delle colonie, inteso il governatore:

a) giardini d'infanzia;

b) scuole elementari maschili, femminili o miste a tipo italiano;

c) corsi popolari ai sensi delle leggi 8 luglio 1904, n. 407 e 4 giugno 1911, n. 486;

d) istituti d'istruzione media, classica e tecnica;

e) una scuola di coltura islamica;

2° con decreto del governatore:

a) scuole italo-arabe.

Art. 23.

Alle scuole coraniche, che si segnalino per migliore osservanza delle norme igieniche, per proprietà, ordine, profitto, numero di frequentanti e nell'estendere l'insegnamento a discipline comprese nei programmi delle scuole elementari a tipo italiano, potranno essere concessi sussidi, secondo le norme che saranno stabilite ai sensi dell'articolo 32.

Art. 27.

Alle istituzioni ausiliarie, come: patronati scolastici, ricreatorii, biblioteche, circoli di lettura, ecc., che sorgano nei vari centri della colonia, potranno essere accordate sovvenzioni secondo le disposizioni che verranno stabilite ai sensi dell'art. 32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Sonnino - Martini - Carcano - Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.