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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1915, n. 29

Relativo alla requisizione delle navi mercantili. (015U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1917, n. 472 (in G.U. 28/03/1917, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-1-1915
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 29 dello statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo  in  data
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913, n. 784; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  dei   ministri   della   marina,   della   guerra,
dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Quando circostanze di pubblica  necessita'  od  interesse  generale
dello Stato lo richiedono, il Governo procede alla requisizione delle
navi mercantili, navi da diporto, battelli e galleggianti in  genere,
con l'osservanza delle norme sancite dagli articoli seguenti.