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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1915, n. 27

Contenente provvedimenti vari a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1915
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1915, n. 476 (in G.U. 22/04/1915, n. 101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-1-1915 al: 21-4-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri.

Con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai bilanci dei singoli Ministeri le somme occorrenti secondo le rispettive competenze.

A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto principalmente:

a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgomberi di aree pubbliche ed alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti.

Quando si tratti di riparazioni a stabili appartenenti a persone in condizione povera, sarà dato dallo Stato un sussidio, fino al limite massimo di lire 2000, sia nel caso che le riparazioni siano eseguite a cura diretta dello Stato, sia nel caso che esse vengano fatte a cura dei proprietari, purché le riparazioni stesse siano eseguite entro l'anno 1915.

La condizione di povertà sarà da accertarsi discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici.