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REGIO DECRETO 26 novembre 1914, n. 1501

Col quale viene rettificato l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 16 agosto 1914, n. 1081, per l'esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 677, sull'ispettorato delle scuole medie e normali. (014U1501)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1915 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 agosto 1914, n. 1081, col quale si approvava il regolamento in esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 677, sull'ispettorato delle scuole medie e normali;

Veduto che all'art. 3, lettera C, n. 4, di detto regolamento deve leggersi «ai capi d'istituto incaricati» e non già «ai professori ordinari di scuole medie di secondo grado», il quale ultimo inciso deve invece essere compreso sotto il n. 5;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La lettera C, articolo 3 del regolamento approvato con Nostro decreto 16 agosto 1914, n. 1081, è rettificata nel seguente modo:

C) a parità del precedente requisito sarà data la precedenza:
1° ai professori di Università o di Istituti d'istruzione superiore;

2° ai provveditori agli studi;

3° ai capi d'istituto effettivi;

4° ai capi d'istituto incaricati;

5° ai professori ordinari di scuole medie di secondo grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.