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REGIO DECRETO 26 novembre 1914, n. 1440

Col quale è approvato un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza. (014U1440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  2-2-1915 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 696, che concede facoltà al Nostro Governo di coordinare e di pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi relative all'ordinamento del Corpo della R. guardia di finanza e quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportate modificazioni;
Visto il testo della legge d'ordinamento del corpo anzidetto, allegato A, alla legge 19 luglio 1906, numero 367;
Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 427; 11 luglio 1909, n. 479; 29 dicembre 1910, n. 894, e 5 giugno 1913, n. 550, che apportano modificazioni ed aggiunte al citato testo di legge;
Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1911, n. 675, che approva il riordinamento delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Roma e Napoli;
Vista la legge del 27 giugno 1912, n. 660, recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali;
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750, che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali;
Visto l'art. 3 della legge 5 giugno 1913, n. 541, che approva modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione esterna delle gabelle o degli Uffici tecnici di finanza;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Daneo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.