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REGIO DECRETO 1 novembre 1914, n. 1328

Riguardante le condizioni e le tariffe per il trasporto di merci in servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra l'Italia e taluni scali marittimi esteri della costa orientale adriatica. (014U1328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1915
Gli allegati del provvedimento sono stati pubblicati nel SO relativo alla GU n. 31 del 05-02-1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuto che il 1° gennaio 1913 fu attivato un servizio cumulativo ferroviario-marittimo pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra l'Italia e taluni scali marittimi esteri della costa orientate adriatica, serviti dalla Società di navigazione a vapore «Puglia»;
Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni che regolano il traffico delle merci fra l'Italia e gli scali anzidetti;
Visto che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la menzionata Società di navigazione hanno stabilito, di comune accordo, le «Condizioni e Tariffe» che dovranno valere in sostituzione di quelle attualmente in vigore per le merci spedite in servizio cumulativo;
Veduto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (modificato dall'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1912, numero 728) sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;
Veduto l'art. 3, secondo comma, della legge 25 giugno 1909, n. 372, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 sopra citata;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le «Condizioni e Tariffe per il trasporto di merci in servizio cumulativo ferroviario-marittimo fra l'Italia e taluni scali marittimi esteri della costa orientale adriatica», in conformità dell'annesso progetto, che, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, forma parte integrante del presente decreto.

Le dette «Condizioni e Tariffe» avranno vigore, in via di esperimento per un anno, dal 16 dicembre 1914.