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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 864

Che modifica l'art. 18 del R. decreto 12 settembre 1905, n. 507 sul Consiglio amministrativo della colonia Eritrea. (014U0864)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-9-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, e il R. decreto 26 giugno 1914, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161, col quale fu approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, col quale furono istituiti i segretari generali nelle Colonie;
Udito il governatore;
Udito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo

decretato e decretiamo: L'art. 18 dell'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, è sostituito dal seguente:

Art. 1

«Art. 18. - Nell'esame delle questioni amministrative di maggiore importanza il governatore è assistito da un Consiglio d'amministrazione con voto puramente consultivo.

«Il Consiglio d'amministrazione, presieduto dal governatore, è composto del segretario generale, del direttore degli affari civili, del direttore di finanza e del comandante del R. corpo di truppe coloniali.

«In casi speciali possono essere chiamati dal governatore alla riunione del Consiglio altri funzionari della Colonia.

«Quando il governatore sia assente od impedito la presidenza del Consiglio è assunta dal segretario generale.

«Funge da segretario del Consiglio un funzionario nominato dal governatore».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Martini.

Visto, Il guardasigilli: Dari.