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REGIO DECRETO 18 agosto 1914, n. 827

Che autorizza il Governo a chiedere ai tre Istituti di credito una somministrazione di 300 milioni di lire. (014U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-9-1914 al: 9-12-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sino a nuova disposizione, il ministro del tesoro è autorizzato a chiedere ai tre Istituti di emissione, indipendentemente dalle anticipazioni previste dall'art 25 del testo unico di legge sugli Istituti medesimi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, una somministrazione di loro biglietti per la somma complessiva di 300 milioni, destinata a fronteggiare domande straordinarie di anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o su cartelle degli Istituti esercenti il credito fondiario, presentate da Casse di risparmio ordinarie e da Monti di pietà che ricevono depositi a risparmio.

Queste operazioni di anticipazione ai detti enti saranno fatte a mezzo dei tre Istituti di emissione, in base alle condizioni ed alle norme approvate con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, e con la guarentigia dello Stato per il caso di rischi e di perdite eventuali, intendendosi le operazioni stesse fatte per conto dello Stato nell'interesse pubblico.

I titoli sopra indicati saranno immobilizzati nelle Casse degli Istituti di emissione, a garanzia di ogni singola operazione.

Il beneficio risultante da siffatte operazioni sarà accantonato per intero, con trasformazione in valuta metallica presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad ulteriore garanzia della circolazione di Stato.