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REGIO DECRETO 29 luglio 1914, n. 820

Riguardante l'Ispettorato delle scuole all'estero. (014U0820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-9-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  1°  agosto  1910,  n.   607,   che,   mette
l'Ispettorato delle scuole all'estero alla dipendenza della Direzione
generale degli affari commerciali; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1911, n.  762,  che  attribuisce  al  capo
dell'ufficio delle scuole  il  titolo  e  la  qualita'  di  direttore
generale; 
 
  Considerando che la legge 18 dicembre 1910, n. 867 e il regolamento
20 giugno 1912 per l'applicazione di essa, e la legge 26 giugno 1913,
n. 931, e il R. decreto del 2 ottobre 1913, raddoppiando il  bilancio
scolastico hanno reso  necessario  il  funzionamento  di  una  intera
sezione di ragioneria; che hanno istituiti  presso  l'Amministrazione
centrale delle scuole tre  ispettori  scelti  tra  provveditori  agli
studi, ispettori superiori al Ministero dell' istruzione e presidi  e
direttori di scuole medie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Le disposizioni relative all'Ispettorato  delle  scuole  all'estero
contenute  nel  R.  decreto  1°  agosto  1910,  numero  607,  vengono
modificate come segue: 
 
                            DIVISIONE IX. 
 
                             Sezione I. 
 
  Istituti scolastici  governativi  all'estero,  loro  ordinamento  e
direzione didattica e disciplinare - Istituzione e soppressione delle
scuole - Locali scolastici -  Materiale  didattico  e  scientifico  -
Personale insegnante - Deputazioni scolastiche  -  Concorsi  -  Posti
gratuiti e semi-gratuiti dall'estero per l'interno. 
 
  Istituti sussidiati all'estero - Sussidi ordinari e straordinari  a
scuole coloniali, private e confessionali  -  Tutela  e  sorveglianza
delle medesime. 
 
  Palestre  ginnastiche  -  Educatori  -  Biblioteche  -   Ambulatori
medico-chirurgici annessi alle scuole ed altri Istituti di assistenza
scolastica. 
 
  Segreteria  del  Consiglio  centrale  delle  scuole  all'estero   e
rapporti del Consiglio stesso. 
 
  Annuario delle scuole italiane all'estero - Statistiche - Relazioni
al ministro ed al Parlamento - Protocollo ed archivio della Direzione
generale. 
 
                             Sezione II. 
 
  Amministrazione - Contabilita' - Bilanci delle scuole -  Decreti  e
mandati relativi - Inventari  dei  beni  ed  immobili  ad  uso  delle
scuole. 
 
                       Ufficio di ispettorato. 
 
  Ispezioni  -  Vigilanza  didattica  sulle  scuole   governative   e
sussidiate - Affari relativi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 luglio 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     Di San Giuliano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.