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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 790

Che vieta l'esportazione dal Regno di talune merci (014U0790)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-8-1914 al: 4-11-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. decreto 1° agosto 1914, n. 758, col quale è vietata l'esportazione di alcune merci;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione col R. decreto del 1° agosto 1914, n. 758, sono aggiunte le seguenti: pelli crude, bestiame ovino, legumi secchi, paste alimentari, formaggi di pasta dura, ferrovie portatili, verghe d'oro e monete.