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LEGGE 16 luglio 1914, n. 679

Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale (014U0679)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1914
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli insegnanti degli  Istituti  di  istruzione  classica,  tecnica,
nautica, complementare e normale e quelli degli istituti di magistero
per l'educazione fisica  sono,  per  quanto  concerne  gli  stipendi,
distribuiti nei tre ruoli indicati dalla tabella A.