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LEGGE 2 giugno 1914, n. 456

Che apporta modificazioni e aggiunte alla legge comunale e provinciale. (014U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-6-1914 al: 15-12-2009
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Art. 1




Al primo comma dell'art. 71 della legge comunale e provinciale sostituire:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio.

«Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'art. 73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico)».