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REGIO DECRETO 9 aprile 1914, n. 424

Concernente le attribuzioni, l'ordine nelle precedenze e la divisa dei segretari generali per l'Eritrea e la Somalia italiana. (014U0424)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-6-1914 al: 4-5-1938
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 24 aprile 1904, n. 200, che regola l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità nelle funzioni pubbliche della Colonia eritrea;
Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sull'ordinamento amministrativo per la Colonia eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;
Visto il R. decreto 5 luglio 1910, n. 562, sull'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana;
Visto l'art. 3 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, che approva il ruolo organico per l'Amministrazione centrale delle colonie e per alcuni uffici delle Amministrazioni coloniali;
Considerata la opportunità di determinare nell'Eritrea e nella Somalia italiana le attribuzioni, l'ordine nelle precedenze e la divisa dei segretari generali per l'Eritrea e per la Somalia italiana;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nella Eritrea e nella Somalia italiana il segretario generale coadiuva il governatore nella trattazione degli affari nei limiti stabiliti dal governatore stesso.

Tutti i capi servizio, compreso il comandante delle truppe, si rivolgeranno al segretario generale per quelle mansioni che il governatore gli avrà delegato.

Il segretario generale rappresenta il governatore e ne fa le veci di pieno diritto in caso di vacanza della carica, di assenza dalla Colonia o di impedimento del governatore stesso.

L'inizio e la cessazione delle funzioni di reggente sono rese di pubblica ragione.

All'infuori dei casi sopra enunciati, durante la presenza del governatore nella sede del Governo e nel caso in cui questi si assenti dalla sede stessa pur rimanendo in Colonia, il segretario generale esercita quelle altre attribuzioni che il governatore, caso per caso, crede deferirgli.