stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 aprile 1914, n. 283

Relativo alla composizione del Consiglio dell'esercito. (014U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  3-5-1914 al: 24-1-1921
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n 515, che istituisce il Consiglio dell'esercito, per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Consiglio dell'esercito è composto:

del ministro della guerra;

del sottosegretario di Stato per la guerra;

dei generali d'esercito;

del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti designati d'armata in guerra.

Ne fanno parte, eventualmente, quando lo richieda la natura delle materie da trattare, gli ispettori generali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, l'ispettore capo di sanità militare, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore dei servizi di commissariato, il capo del riparto intendenza presso il comando del corpo di stato maggiore.