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REGIO DECRETO 5 marzo 1914, n. 217

Riguardante le rendite liquidate per i beni devoluti al demanio, e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30% sull'intero patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi. (014U0217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-5-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo  regolamento,
approvato col Reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento,
approvato col Reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli  1
e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'art. 2 della
legge 22 luglio 1894, n. 339; 
 
  Visti i Reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546; 17 febbraio 1870, n.
5519 e 2 settembre 1880, n. 5644; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262; 
 
  Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni,  operata  per
gli  effetti  della  soppressione  degli  enti  morali  ecclesiastici
indicati negli elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio  e
di quella corrispondente alla tassa straordinaria del  30  per  cento
sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  le
finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art.  8
della suddetta legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le  rendite  liquidate  pei  beni  devoluti  al  demanio  e  quella
corrispondente  alla  tassa  straordinaria   del   30%   sull'intiero
patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi  indicati  negli
elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I,  e  K,  controfirmati  dai  Nostri
ministri, segretari di Stato per le  finanze  e  per  gli  affari  di
grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto,  sono
rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e
6 degli elenchi stessi.